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Fondi 18 agosto 2009
Attribuzione del nome al nascituro.
Procedura
non conforme alla legge presso il P.O. centro
La procedura finora seguita presso
il Presidio Ospedaliero Centro per l’attribuzione del nome (prenome
e cognome) al nascituro – dichiara Marcello Picchio, responsabile
dei servizi demografici del comune di Fondi – non è conforme
alle vigenti disposizioni di legge.
Infatti, presso tale presidio, con riferimento a coppie di genitori non
coniugati, già al momento della nascita viene imposto il cognome
materno al neonato violando espressamente l’art. 6 del codice civile
“Diritto al nome”, diritto che si acquisisce al momento della
formazione dell’atto di nascita e contemporaneamente si acquista
lo status di figlio legittimo, naturale o di figlio di ignoti. Tale procedura
configura una grave discriminazione nel momento in cui dispone che il
figlio legittimo abbia un trattamento “onomastico” differente
dal figlio naturale.
Inoltre, la suindicata abnorme procedura viola espressamente gli artt.
29 (atto di nascita), 30 (dichiarazione di nascita) del DPR 3 nov. 2000
n. 396, nonché “Le indicazioni relative al contenuto dell’attestazione
sanitaria di nascita riportate nella Circolare del Ministero di Grazia
e Giustizia del 22 febbraio 1999, n. 1/50, ove si dispone che l’attestazione
dell’avvenuto parto deve necessariamente contenere il dato relativo
al nome della puerpera che va intesa come partoriente e non come madre
e che diventerà tale (nel caso di filiazione naturale) solo se
effettuerà lei stessa la dichiarazione di nascita o consentirà
con atto pubblico di essere nominata”. Il nome del neonato non deve
essere indicato, ma devono essere indicati i dati relativi alla nascita
(luogo, giorno, ora e sesso) ed al nome del sanitario che ha assistito
al parto. L’attestato costituisce allegato alla dichiarazione di
nascita e da ciò si evince che la registrazione dell’evento
nascita costituisce un diritto della persona riconosciuto dal nostro ordinamento:
fino a quando non esiste l’atto di nascita non esistono per la persona,
che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l’ordinamento
giuridico (diritto al nome, all’identità personale).
Con riferimento all’art. 44 (riconoscimento del nascituro) del citato
DPR, l’ufficiale di stato civile del comune di Fondi non si è
mai rifiutato di redigere gli atti relativi al riconoscimento del nascituro,
come erroneamente riportato da un articolo di stampa.
Pertanto, alla luce delle suindicate normative vigenti - dichiara Marcello
Picchio, responsabile dei servizi demografici del Comune di Fondi - emerge
evidente che in nessun modo e in alcun caso presso il P.O Centro può
essere messa in atto una procedura di attribuzione del nome (prenome e
cognome) al neonato, partorito sia da genitori regolarmente sposati sia
da genitori non sposati.
p. la Comunicazione istituzionale
Gianfranco Antonetti
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